Processo aziendale (denominato anche "esternalizzazione")
con cui un'impresa dismette la gestione di parte della propria attività produttiva, di un servizio
o di una funzione aziendale per affidarne la gestione ad un'altra impresa (denominata outsourcer,
ovvero provider). La medesima espressione di outsourcing designa pure il contratto,
con cui il provider si impegna a svolgere quella fase produttiva, quel servizio o quella funzione
aziendale a favore della prima impresa, utilizzando le strutture ed solitamente anche il personale dismessi
dalla medesima; tale contratto, pur comprendendo prestazioni simili a quelle di un contratto di appalto o di somministrazione,
assume nella pratica una sua tipizzazione.
Qualora il provider,
per lo svolgimento dell'incarico affidato in outsourcing, assuma lavoratori che già
svolgevano l'attività o servizio nell'impresa rifornita, si discute circa la configurazione dell'operazione
come cessione di ramo aziendale (e, quindi, circa l'applicabilità degli strumenti a tutela dei lavoratori previsti per
quest'ultimo caso). Nell'ambito della riforma Biagi del lavoro, è prevista la responsabilità
solidale tra committente ed appaltatore, con rinvio all'art. 1676 cod. civ., nel caso in cui un'impresa
affidi ad altra impresa un appalto da eseguire utilizzando il ramo d'impresa ceduto (art. 32 del d. lgs.
10 settembre 2003, n. 276, che ha introdotto il 6° comma dell'art. 2112 cod. civ.).
L'outsourcing serve per focalizzare l'impresa sull'attività
principale (perciò può essere accostato all'operazione di
spin-off), ossia il c.d. core business e può presentarsi pure in attività non
imprenditoriali, come nel caso della Pubblica Amministrazione, per l´affidamento a terzi di servizi non caratteristici
della stessa Amministrazione (vedi, da ultimo, la "esternalizzazione" dei servizi prescritta
alle aziende sanitarie ed ospedaliere dall'art. 49 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269).
L'operazione in questione si distingue dal decentramento produttivo, con cui un'impresa smette di essere produttrice
dei propri prodotti, affidandone la realizzazione su commissione a tante piccole imprese (c.d. "terziste"). Fonti: art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (modificata dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3); art. 32 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 URL: http://www.unitec.it/ita/tesi/venturini/index.html; http://www.mef.gov.it/DAG/quaderni.asp
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